La nuova funzione della carcerazione preventiva

11 AGO 20
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La vicenda del calciatore Masiello, il Giuda dei nostri tempi, come inmaniera esemplare lo definisce Ferrara, è emblematica per descrivere lanuova funzione che la carcerazione preventiva ha da tempo assuntonell'ordinamento penale italiano. Secondo il codice di procedura penale(art.274) la carcerazione preventiva può essere disposta soltanto in 3casi: 1) pericolo di fuga; 2) pericolo di reiterazione del reato; 3)pericolo di inquinamento delle prove (che, afferma esplicitamente il codice,non può mai essere individuato nel rifiuto della persona sottoposta alleindagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancataammissione degli addebiti). Dunque, nessuna norma prevede che lacarcerazione preventiva possa essere uno strumento per acquisire la prova a carico dell'imputato (estorcendogli una confessione) e tanto meno a carico di terzi (estorcendogli una delazione). Nel caso di Masiello, arrestato e fulmineamente liberato dal carcere dopo appena 4 giorni, la nuova funzione, non scritta nei codici, della carcerazione preventiva è evidente. Non è infatti possibile che dopo 4 giorni soltanto fossero venuti meno i pericoli di fuga, di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio. Masiello è stato premiato, con la scarcerazione, solo perché ha "collaborato"; perché cioè ha fatto dei nomi eccellenti. Avviene tutti i giorni; si dice all'imputato: "dammi un nome (a volte, dammi il nome che voglio sentirti pronunziare) e ti metto fuori". È la stessa cosa di quel "tintinnar di manette" che Di Pietro faceva sentire ai suoi imputati. Giusto, non giusto?Non entro nel merito. E mi dispiace che il discorso tragga origine da unavicenda abbietta quale è quella di Masiello. Mi limito a constatare chequesta funzione non è prevista nel codice. Il fine non giustifica mai imezzi perché, se così fosse, dovremmo reintrodurre nel nostro ordinamento le tenaglie ed i ferri arroventati; in definitiva: la tortura.